BREVI CENNI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'E-BUSINESS
Il Governo italiano non ha ancora attuato una legislazione che regoli con completezza il fenomeno del commercio elettronico.Esistono comunque delle leggi alle quali è necessario attenersi nell'effettuare attività di vendita attraversi Internet.
Il Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114, all’articolo 18 stabilisce che la vendita al dettaglio attraverso un sito internet, assimilata alla vendita per corrispondenza o per televisione, si può esercitare previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la sede.
Circolare n.3487/C del 1 giugno 2000 (disciplina relativa all'avvio della vendita di beni tramite mezzo elettronico entro i limiti e per gli effetti del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114, in particolare l'articolo 18), precisa che:
- attività di vendita al dettaglio(art.4 comma 1, lettera b):
tale attività è soggetta a previa comunicazione al comune dove si ha la residenza o la sede legale
l'attività può iniziare dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune
nella comunicazione si deve dichiarare: settore merceologico di attività, possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5
nel caso il settore merceologico sia quello alimentare si deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 5 lettere a, b, c.
se si tratta di società, i requisiti devono essere posseduti dal rappresentante legale o dalla persona preposta all'attività commerciale(comma 6)
è vietato inviare i prodotti se non richiesti (comma 2)
è consentito inviare prodotti omaggio se non ci sono spese a carico(comma 2)
tali comunicazioni possono essere fornite in carta libera, finché non sarà fornita la modulistica(art.10, comma 5)
La violazione delle disposizioni è punibile con una sanzione amministrativa ( da 5.000.000 a 30.000.000) prevista dall'art.22, comma 1.
- attività di vendita all'ingrosso(art.4 comma 1, lettera a):
con l'iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti morali(art 5, comma 2, lettere a,b,c,d,e del Dlgs 114/98 )e dei requisiti professionali( art.5 comma 5) qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (emesso in attuazione della direttiva n.85/577/CEE) prevede che le transazioni inferiori a L.50.000, comprensive di oneri fiscali, non sono soggette alle norme di regolamentazione.
Regole
IVA in caso di:
- cessione beni materiali:
-> certificare il corrispettivo al momento della consegna o
spedizione del bene (la certificazione deve essere rilasciata al momento del
pagamento)
-> per quanto riguarda la vendita per corrispondenza(anche
e-commerce Decreto legislativo 31/3/1998 n.
114) l'operatore è esonerato dall'emissione di qualsiasi tipo di
documentazione(Dpr 633/72 art.22 e Dpr 696/96
art.2) con il solo obbligo di annotare il corrispettivo percepito
sui registri
-cessione beni virtuali e prestazione di servizi:
->non c'è agevolazione
->l'operatore deve fatturare ogni transazione con
riferimento al momento di pagamento da parte del cliente. Per quanto
riguarda l'e-commerce il pagamento è contestuale all'ordine, è quindi
necessario poter emettere fattura telematica(circolare
98/E del 17 maggio)
->nell'articolo 82, comma 1
bis è consentito l'esonero dall'emissione di fattura se la
transazione è regolata con l'intervento di intermediari finanziari (per
esempio carta di credito o ufficio postale )
L’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 prevede che per intendersi chiuso un contratto telematico vale la documentazione digitale inviata e ricevuta all’indirizzo elettronico dichiarato dalla controparte.
L'art.5
della direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8
giugno 2000 stabilisce che il prestatore deve rendere accessibili almeno
le seguenti informazioni:
- nome del prestatore
- indirizzo geografico(dove poter trovare qualcuno a cui chiedere
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti ovvero dove esporre reclami)
- estremi per un contatto diretto e una comunicazione efficace
- eventuale iscrizione al registro del commercio e numero di
immatricolazione
- eventuale autorizzazione e estremi dell'autorità di controllo
- per quanto riguarda le professioni regolamentate: ordine professionale,
titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato, riferimento
alle norme professionali vigenti nello stato membro
- numero identificazione IVA(direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, art.22, paragrafo 1)
- prezzi indicati in modo chiaro e inequivocabile, in particolare se
comprendono le imposte e i costi di consegna.
L'art.6 della direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2000 stabilisce che le comunicazioni commerciali siano identificabili come tali , che deve essere identificabile anche la persona per cui sono effettuate, che le offerte promozionali e i concorsi siano identificabili così come le condizioni per beneficiarne.
L'art.7 della direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2000 stabilisce che le comunicazioni commerciali non sollecitate siano identificabili come tali , che deve essere identificabile anche la persona per cui sono effettuate, che devono essere consultati i registri negativi a cui le persone che non desiderano ricevere tali comunicazioni possono iscriversi.
L'art.10
della direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8
giugno 2000 stabilisce che prima dell'inoltro dell'ordine da
parte del destinatario, il prestatore deve fornire almeno le seguenti
informazioni(non in caso di contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di comunicazioni individuali, per esempio tramite posta
elettronica):
- fasi tecniche della conclusione del contratto
- come accedere al contratto archiviato
- come individuare gli errori e correggerli
- lingue a disposizione
- eventuali codici di condotta e come accedervi
L'art.11
della direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8
giugno 2000 stabilisce che in caso di ordine inoltrato tramite
mezzi tecnologici (non in caso di contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di comunicazioni individuali, per esempio tramite posta
elettronica):
- il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del
servizio, per via elettronica
- l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi
L’art. 15 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 circa il valore dei documenti telematici sancisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali vige la Legge 31
dicembre 1996, n. 675.
-Il gestore dei dati personali è obbligato a informare l'interessato
circa le modalità e le finalità del trattamento, il luogo in cui sono
custoditi i dati e l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi
(art.7)
-Il trattamento dei dati è consentito solo con il consenso espresso
dell'interessato(art. 11)
-L'interessato può opporsi al trattamento dei dati personali(art.13)
Per quanto riguarda il diritto di recesso è valido il Decreto legislativo 15/01/92, nr.50.
Legge
23 dicembre 2000, n.388, art.103:
per lo sviluppo delle attività di
commercio elettronico , il Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti alla
disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di
imposta,
non rimborsabile, che può essere utilizzato dal beneficiario in una o
più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241 entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero si adottano specifiche misure per
la concessione di contributi in conto capitale, nei limiti degli aiuti de
minimis.
Alla selezione si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate
le tipologie dei destinatari degli interventi,
con priorità verso forme consortili e associative tra piccole e medie
imprese , le spese ammissibili(in cui devono essere incluse le spese per
interventi di formazione e per i portali internet) e le misure delle
agevolazioni.
Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la
concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale senza possibilità di cumulo tra i due incentivi.
Il testo del bando è reperibile sul sito del ministero dell'industria
Progetto di legge n. 7324: prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia, che ammonta alla somma di 180 miliardi per il biennio 2000-2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche nell'ambito del programma di diffusione delle tecnologie informatiche presso la popolazione studentesca e finalizzato a prevedere finanziamenti agevolati per l'acquisto di dotazioni informatiche per gli studenti che si iscrivono al primo anno delle scuole medie superiori nell'anno 2000-2001(art.2)