BREVI CENNI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'E-BUSINESS

Il Governo italiano non ha ancora attuato una legislazione che regoli con completezza il fenomeno del commercio elettronico.Esistono comunque delle leggi alle quali è necessario attenersi nell'effettuare attività di vendita attraversi Internet.

                     - attività di vendita al dettaglio(art.4 comma 1, lettera b):

  1. tale attività è soggetta a previa comunicazione al comune dove si ha la residenza o  la sede legale

  2. l'attività può iniziare dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune

  3. nella comunicazione si deve dichiarare: settore merceologico di attività, possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5

  4. nel caso il settore merceologico sia quello alimentare si deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 5 lettere a, b, c.

  5. se si tratta di società, i requisiti devono essere posseduti dal rappresentante legale o dalla persona preposta all'attività commerciale(comma 6)

  6. è vietato inviare i prodotti se non richiesti (comma 2)

  7. è consentito inviare prodotti omaggio se non ci sono spese a carico(comma 2)

  8. tali comunicazioni possono essere fornite in carta libera, finché non sarà fornita la modulistica(art.10, comma 5)

La violazione delle disposizioni è punibile con una sanzione amministrativa ( da 5.000.000 a 30.000.000) prevista dall'art.22, comma 1.


                      - attività di vendita all'ingrosso(art.4 comma 1, lettera a):

con l'iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti morali(art 5, comma 2, lettere a,b,c,d,e del Dlgs 114/98 )e dei requisiti professionali( art.5 comma 5) qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico  alimentare.

 

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