IL DIRITTO D'AUTORE
Il software viene riconosciuto
come opera d'ingegno nel dl.518 del 29 dicembre 1992, aggiornamento della legge
sul diritto d'autore (legge 633 del 22 aprile 1941), e quindi soggetto a tutela
nell'ambito della normativa vigente in ambito di copyright.
Ma internet e il commercio elettronico rendono necessaria una revisione di una
serie di concetti e l'aggiunta di nozioni rispetto al diritto classico :
concetto d'autore: in rete sono presenti una serie di servizi che sono frutto di contributi di più persone difficilmente identificabili, quindi in questo ambito la figura tradizionale di autore come individuo singolo è limitativa.
criterio di originalità: per le opere digitali è molto più difficile individuare criteri che identifichino chiaramente un plagio dato che è molto semplice realizzare adattamenti di opere già esistenti .
nozione di prima pubblicazione: nel diritto classico sul copyright serve per dare inizio al periodo di protezione, in internet è molto difficile stabilire il momento della pubblicazione.
concetto di fair use: tale concetto marca una netta distinzione tra comunicazione pubblica e privata prevedendo che l'utente sia esentato dall'applicazioze del copyright per usi che investono solo la sfera privata, differenza non così facilmente applicabile nell'ambito di internet.
concetto di territorialità: la smaterializzazione dell'opera, cioè la trasformazione dalla forma materiale (spartito, manoscritto, ecc) a quella virtuale(insieme di bit facilmente replicabili e manipolabili) privano l'opera di un sopporto fisico, ne rendono difficile la localizzazione e ne rendono incontrollata la diffusione.
Inoltre è necessario armonizzare le legislazioni dei singoli stati alle normative comunitarie così come le filosofie giuridiche alla base dei sistemi europeo e statunitense.