La
normativa sull’e-commerce e l’e-business non è ancora
attiva. Inoltre il fatto che le transizioni avvengano elettronicamente
rende difficile l’uso dei tradizionali supporti cartacei ed impone
l’adozione di nuovi metodi. In mancanza di questi l’amministrazione
finanziaria non dispone di adeguati strumenti di riscontro.
La
proposta di direttiva UE prevede un sistema di controllo delle operazioni on
line:
Il
ruolo del governo sarà quello di predisporre una chiara e solida struttura
legale al fine di promuovere un ambiente concorrenziale nel quale il commercio
elettronico possa prosperare e al tempo stesso garantire una adeguata tutela del
consumatore.
Brevi
cenni sulla regolamentazione dell’e-business:
Il
Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114, all’articolo 18 stabilisce
che la vendita al dettaglio attraverso un sito internet, assimilata alla
vendita per corrispondenza o per televisione, si può esercitare previa comunicazione
al comune nel quale l’esercente ha la sede.
Per
avviare la vendita attraverso un sito internet occorre avere e
dichiarare i requisiti di cui al precedente articolo 5.
Il Decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (emesso in attuazione della direttiva
n.85/577/CEE) prevede che le transazioni inferiori a L.50.000,
comprensive di oneri fiscali, non sono soggette alle norme di
regolamentazione.
L’art.
12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
prevede che per intendersi chiuso un contratto telematico vale la
documentazione digitale inviata e ricevuta all’indirizzo elettronico
dichiarato dalla controparte.
L’art.
15 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 circa il valore dei documenti
telematici sancisce che gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali vige la Legge 31
dicembre 1996, n. 675
Per
quanto riguarda il diritto di recesso è valido il Decreto
legislativo 15/01/92, nr.50.